Ordinanza Comunale: In Centro Storico, nei parchi, nelle piazze e in zona Stazione: Stop al consumo e alla detenzione di alcol all’aperto

Suzzara 4/08/2026: Per contrastare gli episodi di inciviltà legati all’abuso di alcol che che compromettono la vivibilità e il decoro della nostra Città, il Sindaco A.Gusatalli ha firmato un’ordinanza per dare uno strumento in più alle forze dell’ordine. In sintesi, nelle aree del Centro Storico, nei parchi, nelle piazze e in zona Stazione: Stop al consumo e alla detenzione di alcol all’aperto: Vietato consumare o girare con bevande alcoliche non sigillate. Il consumo resta ovviamente consentito nei bar e ristoranti con servizio al tavolo o nei dehors. Stop alla vendita da asporto la notte: Supermercati, minimarket e locali non potranno vendere alcolici da asporto nelle ore notturne.

Ordinanza N. 128 del 04-08-2026
OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 7-BIS D.LGS.
267/2000 DI LIMITAZIONI IN MATERIA DI ORARI DI VENDITA PER ASPORTO,
DETENZIONE E CONSUMO SU AREA PUBBLICA DI BEVANDE ALCOLICHE E
SUPERALCOLICHE IN SPECIFICHE AREE CITTADINE, AL FINE DI PRESERVARE LA
TRANQUILLITÀ DELL’AREA, IL RIPOSO DELLE PERSONE E PREVENIRE FENOMENI
DI TURBATIVA DELL’ORDINE PUBBLICO AI FINI DELLA TUTELA DELL’AMBIENTE E
DELLA PREVENZIONE DEL DEGRADO FINO AL 30 SETTEMBRE 2026. RETTIFICA
ORDINANZA SINDACALE N. 127 DEL 04-08-2026.
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
È compito dell’Amministrazione Comunale garantire la civile convivenza, la
tranquillità dei residenti, la fruibilità in sicurezza degli spazi pubblici e la tutela del
decoro e della vivibilità urbana;
Nelle aree del centro cittadino, nei parchi pubblici e nelle zone limitrofe alla stazione
ferroviaria si registrano con frequenza fenomeni aggregativi connessi all’abuso di
bevande alcoliche, con conseguenti episodi di disturbo alla quiete pubblica, degrado
urbano e potenziale pregiudizio per l’incolumità pubblica;
L’abbandono al suolo di contenitori e bottiglie di vetro rappresenta un grave rischio
per la sicurezza e l’incolumità dei cittadini, oltre a compromettere l’igiene ed il decoro
dei luoghi;
CONSIDERATO CHE:
Durante il periodo estivo e fino all’inizio dell’autunno tali fenomeni tendono ad
accentuarsi a causa della maggiore affluenza e stazionamento di persone nelle aree
pubbliche nelle ore serali e notturne;
Si rende pertanto necessario adottare un provvedimento temporaneo e contingentato
nel tempo per prevenire e contrastare le situazioni di degrado e potenziale pericolo;
VISTI:
– Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali), ed in particolare:
o Art. 50, comma 5, in materia di tutela della tranquillità e del riposo dei
residenti tramite interventi sugli orari di vendita e somministrazione di
alcolici;o Art. 54, comma 4 e 4-bis, in materia di sicurezza urbana e incolumità
pubblica;– La Legge 30 marzo 2001, n. 125 (“Legge quadro in materia di alcol e di problemi
alcol-correlati”);
– Il D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile
2017, n. 48;
– Il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Suzzara;
DATO ATTO CHE:
Il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto della
Provincia di Mantova ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
ORDINA
Dalla data di esecutività della presente ordinanza e fino alle ore 24:00 del 30
settembre 2026, in tutta l’area del centro storico compresa tra Via Cavour, Via
Cantoni Marca, Via Montecchi, Via Nievo, Via Curtatone Montanara, Via Piave, Via
IV Novembre, nonché in via Libertà nel tratto compreso tra il civico 1 ed il civico 5 e
tutti i giardini/parchi pubblici e nell’area della stazione ferroviaria:
1. Divieto di consumo su suolo pubblico:
È fatto divieto assoluto di consumare bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi
gradazione su tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico (strade, piazze, parchi,
giardini, parcheggi). Deroga: Il consumo resta consentito unicamente all’interno dei pubblici esercizi
autorizzati (bar, ristoranti) e nelle relative aree esterne pertinenziali (dehors/plateatici)
regolarmente concesse ed allestite con servizio al tavolo o nell’area delle sagre o
manifestazioni patrocinate dal Comune di Suzzara.
2. Divieto di vendita per asporto (Dalle ore 21:00 alle ore 07:00):
È fatto divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche (in
qualsiasi contenitore, di vetro, lattina o plastica) a tutte le tipologie di esercizi
commerciali di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, laboratori artigianali,
distributori automatici e pubblici esercizi.
Il divieto di asporto si applica ogni giorno dalle ore 21:00 alle ore 07:00 del giorno
successivo.
3. Divieto di detenzione di contenitori aperti:
È vietata la detenzione a qualsiasi titolo, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di
bevande alcoliche o superalcoliche in contenitori aperti o privi di sigillo di garanzia.
AVVERTE
Che, ai sensi dell’art. 50 comma 7-bis del D.Lgs. 267/2000, salvo che il fatto
costituisca reato, la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza
comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a €
5000,00, con pagamento in misura ridotta pari a € 1.000,
Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio
2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se
il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi
dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
DISPONE
Che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di
Suzzara per 15 giorni consecutivi e venga trasmessa:
– Al Corpo di Polizia Locale di Suzzara;
– Alla Prefettura di Mantova;
– Alla Questura di Mantova;
– Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Mantova
– Alla Stazione Carabinieri di Suzzara
– Alla Guardia di Finanza- tenenza di Suzzara
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Lombardia entro 60 giorni
dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni.La Polizia Locale e le Forze di Polizia sono incaricate del controllo e dell’esecuzione
della presente ordinanza.
IL SINDACO
Alessandro Guastalli
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i)

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